Obbligo presentazione SCIA/Autorizzazione per studi Medici e Odontoiatrici entro 30 settembre 2021

Il d.p.g.r. 90/R/2020 ha modificato il regolamento regionale 17 Novembre 2016, n.79/R in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie e degli studi professionali e prevede importanti novità anche per gli studi medici che...
Data:

26 agosto 2021

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Il d.p.g.r. 90/R/2020 ha modificato il regolamento regionale 17 Novembre 2016, n.79/R in materia di autorizzazioni e accreditamento delle strutture sanitarie e degli studi professionali e prevede importanti novità anche per gli studi medici che effettuano attività diagnostica non invasiva (visite) infatti l'art. 19 del Regolamento prevede che sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) entro il 2 Novembre 2021 gli studi medici che erogano visite o diagnostica strumentale non invasiva complementare all'attività clinica che nel previgente regolamento era definita “attività libera”.

Si ricorda che tali disposizioni non si applicano agli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Medici Pediatri di libera scelta a meno che eroghino attività libero professionale specialistica; nel qual caso sono soggetti a SCIA.

La pratica relativa all’adeguamento ai nuovi requisiti (modello 8) dovrà essere trasmessa al Comune presso cui ha sede lo studio o la struttura, tramite il portale Regionale del Comune di Monteriggioni.

Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (Art.7) il legale rappresentante, in virtù del nuovo testo coordinato del Regolamento 17 novembre 2016, n. 79/R  è tenuto a comunicare, oltre a quanto già previsto dal previgente articolo entro il termine del 30 settembre 2021,
a) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura, con l'indicazione del contratto collettivo di lavoro applicato (art 7 – comma 1, lettera c);
b) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica della società che comportano un subentro (art 7 – comma 1, lettera e).
c) le variazioni per le tipologie di test genetici che la struttura intende erogare (art7. – comma 1, lettera i bis);
d) l'orario di apertura della struttura (art7 – comma 1, lettera i ter).
e) trasmettere il contratto di lavoro del direttore sanitario (art 7 – comma 2, lettera b bis).


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Ultimo aggiornamento pagina: 04/02/2025 14:49:31

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