I conviventi di fatto possono regolare il regime patrimoniale di coppia sottoscrivendo un
contratto di convivenza. Il contratto deve essere redatto in forma scritta, con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto di convivenza può contenere:
- la residenza
- le indicazioni su come ciascuno dei conviventi debba contribuire economicamente alle necessità della vita in comune
- il regime patrimoniale della comunione dei beni che può essere modificato in qualsiasi momento nel corso della convivenza con le stesse modalità di stesura del contratto.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione.
La copia del contratto è conservata agli atti dell'ufficio anagrafe e può essere visionata da chiunque ha valido interesse, come previsto dalla
Legge 07/08/1990, n. 241, inviando apposita domanda di accesso agli atti.