L’art. 40bis della legge Regione Toscana 62/2018 (Codice del Commercio) disciplina i mercatini dei “non professionisti”.
Nei mercatini dei “non professionisti”, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00.
I “non professionisti” devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni.
Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
I “non professionisti” devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a dieci ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività.