Assegnazione di alloggio in locazione a canone concordato
Il canone di locazione degli alloggi è quello determinato secondo quanto previsto dall’Accordo Territoriale Integrativo vigente, stipulato fra il Comune di Siena, quale capofila del L.O.D.E. Senese ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di inquilini e proprietari.
Il canone è da aggiornarsi annualmente in base alla variazione ISTAT.
Gli alloggi disponibili per la locazione a canone concordato verranno assegnati con contratti di locazione della durata di anni 4, prevedendo che, alla scadenza del contratto, lo stesso venga prorogato di ulteriori 4 anni in base al disposto del già citato Accordo Territoriale Integrativo stipulato in applicazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14 luglio 2004 e vista la L. n. 431/1998.
Dopo i primi quattro anni di locazione è prevista la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda effettuare sull’alloggio le opere previste dall’art. 3 della L. n. 431/1998.
Sono previste verifiche periodiche dei requisiti fissati per l’assegnazione, che dovranno sempre permanere durante il rapporto di locazione, con l’eccezione del requisito reddituale.
Dette verifiche saranno effettuate entro sei mesi dalla data di decorrenza della eventuale proroga quadriennale del primo contratto e ripetute ogni 4 anni entro sei mesi dalla data di scadenza del contratto in essere.
Con la sottoscrizione del contratto di locazione, l’assegnatario si obbliga in particolare a:
- occupare direttamente e permanentemente l’alloggio con finalità esclusivamente abitative;
- occupare l’alloggio con il numero di componenti il nucleo familiare per i quali è stata presentata domanda salvo l’aumento a seguito di nascita di figli;
- corrispondere nel domicilio del gestore (Siena Casa S.p.A.) il canone annuo in rate mensili anticipate senza che siano ammesse sospensioni o ritardi riconoscendo che il mancato puntuale pagamento, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto) costituisce in mora il conduttore;
- non sublocare l’alloggio né cedere lo stesso, anche parzialmente, in comodato;
- rispettare le norme contenute nei regolamenti condominiali e nel “Regolamento di utenza per i fabbricati interamente concessi in locazione con contratto a canone concordato” approvato dalla Soc. Siena Casa S.p.A., nonché le disposizioni impartite dal soggetto gestore (Siena Casa S.p.A.) ed il Comune di Monteriggioni nella sua qualità di soggetto proprietario;
Il mancato rispetto di tali obblighi, nonché tutti gli altri impegni che saranno riportati nel contratto di locazione, sarà titolo per il mancato rinnovo del contratto di locazione e, in caso di reiterati inadempimenti, comporterà l’immediata risoluzione del contratto stesso per inadempienza.
L’assegnatario, già titolare di precedente assegnazione di alloggio di proprietà pubblica, con l’accettazione del nuovo alloggio si impegna al contestuale rilascio del precedente.